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Frequenza della Scuola e Tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013

Il Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali della Luiss School of Law,

considerato che l’art. 73 d.l. 21 giugno 2013 n. 69 (conv. in l. 9 agosto 2013 n. 98) prevede che i laureati in Giurisprudenza più meritevoli possano accedere a stage di formazione tecnico-pratica della durata di 18 mesi presso gli uffici giudiziari;

considerato che a norma del c. 5 dello stesso art. 73 gli stagisti possono contestualmente essere iscritti a una Scuola di specializzazione per le professioni legali;

considerato che a tenore del c. 13 stesso art. 73 l’esito positivo dello stage è valutato per il periodo di un anno ai fini della frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali

delibera:

  1. Qualora il laureato frequenti contestualmente lo stage ex art. 73 d.l. 69/13 e la Scuola di specializzazione per le professioni legali, dietro anticipata presentazione del calendario dell’attività di tirocinio potrà concordare con l’apposita Commissione di cui al punto 4 la dispensa dalla frequenza delle lezioni coincidenti con l’attività di tirocinio, da surrogarsi con un programma alternativo di approfondimento dei temi oggetto dei corsi di lezione. Resta ferma la necessità che l’iscritto alla Scuola partecipi, secondo i criteri concordati con la detta Commissione, alle prove intermedie di verifica della preparazione.
  2. Qualora il laureato abbia già concluso con esito positivo il tirocinio di cui all’art. 73, ove superi la prova di ammissione alla Scuola sarà dispensato, previo colloquio e relativi accordi con la predetta Commissione ai fini dell’individuazione di un programma alternativo, dalla frequenza dei corsi di lezione di uno dei due anni di durata della Scuola, ferma la necessità del superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali.
  3. Restano fermi i crediti in numero di 60 per anno, ancorati allo svolgimento e al superamento delle relative prove.
  4. La commissione di cui ai punti 1 e 2 sarà nominata dal Consiglio direttivo ed avrà durata biennale. Essa sarà composta da tre membri del Consiglio stesso ovvero, in tutto o in parte, da coordinatori delle singole discipline Scuola.